(massima n. 1)
La causa di non punibilitā per particolare tenuitā del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., č rilevabile d'ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio, salva la eventuale formazione del giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuitā.