(massima n. 2)
Ai fini della configurabilitą della causa di esclusione della punibilitą per particolare tenuitą del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di pił reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto la causa di non punibilitą in relazione ai reati di violazione di domicilio e minaccia unificati dalla continuazione).