(massima n. 1)
In tema di legittimazione alla proposizione della querela, dovendosi ritenere persona offesa chiunque abbia subito la lesione dell'interesse protetto dalla norma penale, detta legittimazione va riconosciuta, con riguardo al reato di truffa, anche in capo al soggetto che, pur non rivestendo la formale qualifica di titolare dell'impresa commerciale in danno della quale il reato era stato commesso (spettando, nella specie, detta qualifica alla di lui moglie), abbia tuttavia personalmente trattato l'affare dal quale il danno era derivato.