(massima n. 2)
In materia di responsabilità extracontrattuale, nel caso in cui è chiesto in citazione il risarcimento del danno morale per la perdita di un congiunto per un importo determinato, è ammissibile, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la quantificazione della medesima voce di danno in un importo maggiore, dovendo ritenersi che la prima richiesta faccia riferimento ai valori monetari all'epoca del sinistro mentre la seconda (successiva di quattro anni alla citazione, nella fattispecie esaminata) faccia riferimento alla data più vicina a quella decisione, e tenuto conto che le variazioni puramente quantitative del petitum non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte, ove non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine.