(massima n. 1)
Ai fini del computo del termine di prescrizione, deve ritenersi "applicata" la recidiva che, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., produce l'effetto di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.