(massima n. 1)
In materia di liquidazione del danno da invalidità permanente, il ricorso alle tabelle di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922 - che, in quanto fondato su calcoli di probabilità e non di certezza, non rappresentano uno strumento di liquidazione tassativo ed inderogabile - costituisce non un obbligo, ma una facoltà del giudice del merito, che può ricorrere puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., ovvero applicare le suddette tabelle di capitalizzazione, ovvero ancora contemperare l'uno e l'altro criterio (utilizzando i dati delle tabelle quali semplici dati di partenza, di controllo e di orientamento per la liquidazione equitativa), oppure apportare alla liquidazione una riduzione in considerazione del cosiddetto scarto tra vita fisica e vita lavorativa, sempre secondo apprezzamenti sottratti al sindacato di legittimità, se congruamente motivati e scevri da vizi logici e giuridici.