(massima n. 1)
L’estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., ove la convenzione manchi di sufficienti indicazioni, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, con il minor aggravio per il fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, con riferimento ad un contratto contenente una generica descrizione delle modalità di esercizio di una servitù, aveva ritenuto insussistente l’interesse ad una pronuncia giudiziale di accertamento ritenendo che le modalità realizzative della strada destinata al transito fossero rimesse all'iniziativa attuativa dello stesso proprietario del fondo dominante).