(massima n. 1)
In tema di risarcimento dei danni derivanti da infortunio sul lavoro, il giudice, nel procedere alla liquidazione equitativa del danno, può, nell'ambito della propria discrezionalità, con valutazione sufficientemente e congruamente motivata, omettere di ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, quali le tabelle elaborate da alcuni uffici giudiziari.