(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilitā di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., č configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino. (Fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di una associazione unitaria, radicatasi nel torinese ed operativamente autonoma, costituita da una federazione di "locali" di 'ndrangheta, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della ravvisabilitā dell'aggravante in esame, č necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilitā delle armi).