(massima n. 1)
Per la configurabilitā del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilitā di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarā commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontā del reo. (Fattispecie in cui č stato riconosciuto il duplice tentativo di rapina nella condotta degli imputati che, acquisita la disponibilitā di guanti e cappelli, avevano compiuto una ricerca in automobile di istituti bancari non eccessivamente protetti e, in due occasioni, scesi dalla vettura, si erano portati, nel primo caso, nei pressi della porta di ingresso di una banca e, nell'altro, all'interno, salvo allontanarsi per la percepita presenza della vigilanza).