(massima n. 1)
La causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 cod. pen.) č applicabile anche nell'ipotesi di detenzione abusiva di armi, sussistendone i presupposti di operativitā e cioč previo accertamento che, al momento in cui fu conseguita la disponibilitā dell'arma, fosse sussistente ed attuale un pericolo grave ed imminente e che pertanto, attese le circostanze ed il contesto, la detenzione dell'arma potesse ritenersi giustificata. (Fattispecie di omicidio commesso per eccesso colposo nell'esercizio della legittima difesa, nella quale la S.C. ha ritenuto illegittimo il riconoscimento della scriminante per il delitto di cui agli artt. 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, non avendo il giudice di merito verificato se l'imputato avesse conseguito la detenzione dell'arma nella immediatezza della sua utilizzazione o giā da epoca precedente e, nel secondo caso, se tale detenzione fosse ricollegabile ad una situazione di pericolo coeva al conseguimento della disponibilitā dell'arma e protrattasi per tutto il periodo di detenzione della stessa, ovvero fosse sostanzialmente riconducibile all'inserimento dell'imputato in un contesto di tipo delinquenziale).