(massima n. 1)
La causa di giustificazione non codificata del rischio consentito nell'attivitā sportiva non opera nell'ipotesi di lesioni personali cagionate nello svolgimento di una mera esibizione sportiva, trovandoci, in questo caso, di fronte ad una attivitā modellata sulla falsariga di una gara sportiva, ma, a differenza di quest'ultima, non disciplinata dalle regole stabilite dagli organismi di categoria, alla cui osservanza č ricondotta l'assenza di antigiuridicitā del fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'operativitā della scriminante in relazione alle lesioni provocate a seguito di uno scontro tra due natanti, nel corso di una esibizione non competitiva).