(massima n. 1)
Il danno patrimoniale derivante da una menomazione dell'integrità fisica della persona e della sua capacità lavorativa essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili, può essere liquidato con criterio equitativo senza alcuna specifica motivazione, essendo tale criterio sufficientemente giustificato dalla natura stessa dell'indagine che il giudice del merito deve compiere.