(massima n. 1)
In tema di colpa medica, l'intervenuta abrogazione dell'art. 3, legge n.189 del 2012, ad opera dell'art. 6, comma secondo, legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto una nuova disciplina in tema di responsabilitą, per i reati di omicidio e lesioni colpose, del sanitario che abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico - assistenziali, comporta che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, da celebrarsi successivamente alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve procedere alla individuazione della legge ritenuta pił favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso esaminato.