(massima n. 1)
In tema di danneggiamento, il fatto gią previsto come reato dall'art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen., in quanto commesso sulle cose indicate dall'art. 625 n. 7, conserva rilevanza penale anche nella vigenza del nuovo testo, introdotto dall'art. 2, comma primo, lett. i) D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto tra il nuovo ed il previgente testo della norma sussiste un nesso di continuitą e di omogeneitą, non avendo il D.Lgs. n. 7 del 2016 prodotto una generalizzata "abolitio criminis" della fattispecie, bensģ solo la successione di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi, conservandola rispetto ad altre.