(massima n. 1)
In tema di procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, la mancata partecipazione del P.M. ad entrambi i gradi di merito comporta la cassazione del decreto della corte di appello e la remissione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, atteso che in tale procedimento lintervento del P.M., il quale č titolare anche del relativo potere di azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 406, comma 1, e 417 c.c., rientra nellipotesi di cui allart. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., che č norma attinente alla disciplina del contraddittorio e, pertanto, dā luogo ad un litisconsorzio necessario.