(massima n. 1)
In presenza di una rilevante lesione della salute (nella specie, comportante una invaliditā permanente nella misura del 60 per cento), deve di necessitā presumersi l'esistenza di una lesione alla capacitā di produrre reddito anche in assenza di una specifica prova sul punto, ed il relativo danno deve essere liquidato dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 2056 c.c., con apprezzamento equitativo, ma prudente.