(massima n. 1)
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilitą con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltą, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietą post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.