(massima n. 1)
In materia di risarcimento danni da illecito extracontrattuale (nella specie, sinistro stradale) č onere del soggetto leso allegare e dimostrare, anche mediante presunzioni, che i postumi permanenti conseguenti al fatto illecito hanno inciso, diminuendola, sulla sua capacitā di produrre reddito, potendosi procedere ad una valutazione equitativa solo quando la prova del danno sia impossibile o, almeno, notevolmente difficoltosa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione a tale prova da parte del danneggiato, aveva ritenuto non dimostrata la circostanza, avendo la parte fornito una semplice documentazione del datore di lavoro che attestava una presenza discontinua per motivi di salute e dedotto una generica prova orale sul medesimo punto).