(massima n. 1)
Ai fini della liquidazione equitativa del danno ammissibile solo quando questo sia certo nella sua esistenza ontologica, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare il giudice č tenuto a dare chiara ed esauriente motivazione dell'impossibilitā o dell'estrema difficoltā di fornire tale prova e della stessa valutazione equitativa operata, la quale, consistendo pur sempre in una valutazione discrezionale basata su presunzioni e su apprezzamenti di probabilitā, per non risultare arbitraria, richiede l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico attraverso cui vi si č pervenuti.