(massima n. 1)
Il timbro datario apposto sul plico consegnato al mittente da parte del fornitore privato del servizio postale che ne ha curato l’invio non è idoneo a rendere certa la data di ricezione dello stesso, non essendo il personale dipendente di tale impresa, a differenza di quello addetto al servizio pubblico, munito di poteri pubblicistici di certificazione della data della corrispondenza trattata, né l’apposizione del timbro può essere considerata una circostanza oggettiva, esterna alle parti, idonea a stabilire in modo egualmente certo quando sia stato formato il documento, secondo la previsione dell’art. 2704 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto non opponibili alla curatela, in quanto prive di data certa anteriore al fallimento, alcune lettere recanti il timbro datario apposto da una società privata, che aveva curato l’inoltro della corrispondenza).