(massima n. 1)
In tema di computo dei termini della custodia cautelare, la previsione contenuta nell'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen. che ha introdotto l'istituto del cosiddetto "congelamento" (in forza del quale, indipendentemente da un provvedimento del giudice, nel calcolo dei termini di fase non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze, né di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza) si applica soltanto alle fasi del giudizio di primo grado e delle impugnazioni, con esclusione dell'udienza preliminare.