(massima n. 1)
In tema di reati societari, ai fini della configurabilitā del reato di impedito controllo di cui all'art. 2625 cod. civ., non č sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del soggetto agente ma č necessaria una condotta attiva tesa ad intralciare il controllo della regolaritā della gestione da parte del socio. (In motivazione la Corte ha precisato, in particolare, che il delitto non č integrato allorchč l'amministratore si limiti a negare l'ostensione della documentazione contabile e societaria, ma solo allorquando ponga in essere operazioni volte ad occultare i documenti richiesti ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari).