(massima n. 1)
Ai fini della liquidazione equitativa del danno, cui č consentito ricorrere nel caso in cui non sussistono elementi utili e sufficienti per la sua determinazione, il giudice di merito, se non č tenuto ad una dimostrazione minuziosa e particolare degli eventi considerati nel formulare il giudizio complessivo sull'entitā del documento risarcibile, deve tuttavia dimostrare di avere tenuto presenti i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati. In altri termini, il giudice di merito nell'esercizio del suo potere č tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo.