(massima n. 1)
In tema di società di capitali, i sindaci, giusta l'art. 2400, comma 1, c.c., restano in carica per tre esercizi, e scadono non alla fine dell'anno solare relativo al terzo esercizio della carica, ma alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo a tale esercizio, sicché nell'ipotesi di dimissioni di uno di essi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, ma prima dell'approvazione del corrispondente bilancio, è legittima una corrispondente decurtazione del suo compenso.