(massima n. 1)
Il principio dell'insindacabilitą della liquidazione equitativa del danno in sede di giudizio di legittimitą non trova applicazione quando nella sentenza di merito non sia stato dato conto del criterio utilizzato, la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto e la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto del tutto ingiustificata la triplicazione del danno da lucro cessante operata dalla Corte d'appello rispetto al quantum liquidato con la sentenza di primo grado, fondata su una testimonianza de relato dal contenuto generico in ordine alla futura ed incerta conclusione di un affare).