(massima n. 1)
La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, in quanto assimilabile alle clausole di stile e non sufficiente di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva, può assumere il valore di rinuncia o di transazione a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito ritenendo che il riferimento generico all'indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982, presente nell'accordo sottoscritto all'atto della risoluzione del rapporto, fosse del tutto inidoneo a radicare nel lavoratore la consapevolezza di rinunciare al computo del compenso per lavoro straordinario ai fini della determinazione del t.f.r. nel suo complesso).