(massima n. 1)
In caso di cessione di ramo d'azienda, l'azione diretta a far dichiarare l'invaliditā della cessione per violazione dell'art. 2112 c.c. si configura come azione di nullitā ex art. 1418 c.c. per contrasto con norme imperative, per sua natura imprescrittibile, senza che rilevi l'inerzia del lavoratore atteso che il il tempo trascorso (nella specie, tre anni) tra il trasferimento del ramo d'azienda e la sua impugnazione giudiziale, e quindi dal momento in cui il diritto alla tutela giurisdizionale č sorto alla sua concreta attivazione, costituisce un elemento di per sé neutro se non accompagnato da altre circostanze significative di una chiara e certa volontā di rinunciarvi.