(massima n. 1)
I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattivitą della vincolativitą del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontą delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di appello, ha escluso la ultrattivitą di un precedente c.c.n.l. che, in tema di orario di lavoro, fissava la prestazione media giornaliera, e ritenuto la legittimitą di un accordo aziendale, attuativo di un c.c.n.l. successivo, che consentiva alla parte datoriale il rispetto di un orario settimanale in un arco temporale plurimensile).