(massima n. 1)
In materia di responsabilitā civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi č configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicitā del titolare - di diritti immateriali della personalitā costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioč "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva liquidato il danno all'immagine in favore di una societā operante nella grande distribuzione sulla base della sola considerazione che un tale operatore di mercato "mira a costruirsi una immagine ben riconoscibile": la S.C. ha ritenuto inidonea tale motivazione, in quanto tautologica e priva di indicazioni dalle quali inferire, anche in via presuntiva, un discredito sociale subito dalla societā).