(massima n. 1)
Qualora la produzione di un evento dannoso risalga al concorso di cause autonome e si configurino difficoltā probatorie in ordine all'identificazione della parte di danno rapportabile a ciascuna delle stesse, č legittima la valutazione della diversa efficienza delle varie concause con criteri equitativi, alla stregua di un'interpretazione estensiva dell'art. 1226 c.c. (ammissibile per qualsiasi norma) che risponde a ragioni di giustizia sostanziale ed impedisce di addossare tutto il risarcimento del danno al responsabile di una sola parte talvolta anche minima di esso.