(massima n. 1)
L'assicuratore contro i danni che, in esecuzione del contratto, abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima di un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi, ex art. 1916 c.c., nei confronti sia del responsabile dell'incidente che del suo assicuratore per la r.c.a., atteso che, ove la legge (come nella specie) attribuisca alla vittima dell'illecito una pretesa creditoria direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, quest'ultimo - non risultando estraneo al rapporto obbligatorio, ma essendo uno dei soggetti tenuto a risarcire il danneggiato (seppure nei limiti del massimale) - diventa debitore dell'assicuratore del danneggiato, al quale si č trasferito, per effetto della surrogazione, il credito risarcitorio.