(massima n. 1)
Il giudice adito con azione di risarcimento dei danni può e deve, anche d'ufficio, procedere alla liquidazione degli stessi in via equitativa non solo nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare per l'impossibilità della parte di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, ma anche nell'ipotesi che, pur essendosi svolta un'attività processuale della parte volta a fornire questi elementi, il giudice, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non li abbia tuttavia riconosciuti di sicura efficacia.