(massima n. 1)
Deve ritenersi valida la notificazione che sia stata chiesta da difensore, munito di procura, abilitato all'esercizio dell'attività procuratoria nell'ambito del distretto della corte d'appello ove ha sede l'autorità giudiziaria adita e non nel distretto in cui opera l'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione, considerato che l'istanza di notificazione è valida quando sia riferibile alla parte — che può provvedervi anche personalmente — nel cui interesse la notificazione è destinata ad essere eseguita.