(massima n. 2)
Il potere, riconosciuto dalla legge al giudice, di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine della precisa determinazione del danno, che può essere conseguita con tutti i mezzi ammessi dall'ordinamento giuridico. Tale potere del giudice è subordinato alla condizione imprescindibile che sia impossibile provare il danno nel suo preciso ammontare e pertanto non può essere esercitato quando tale impossibilità sia esclusa dallo stesso danneggiato, il quale abbia chiesto l'ammissione di prove aventi ad oggetto proprio la precisa determinazione del danno, oppure (nell'ipotesi particolare di risarcimento connesso alla mancata disponibilità di un immobile) quando sia possibile far riferimento ai dati del mercato immobiliare, opportunamente portati a conoscenza del giudice.