(massima n. 1)
Poiché il ricorso alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone che non vi siano elementi di prova sul preciso ammontare del danno e che la dimostrazione dello stesso sia impossibile o quantomeno assai difficoltosa in relazione alla peculiarità del fatto dannoso o alle condizioni soggettive del danneggiato, il giudice non può procedere a tale valutazione quando le risultanze della causa offrono elementi per una precisa quantificazione del danno attraverso una consulenza tecnica, in ordine alla quale la scelta da parte del giudice del merito è insindacabile solo se, almeno implicitamente, motivata in relazione all'utilità dell'accertamento, da valutare sulla base delle risultanze istruttorie.