(massima n. 1)
Il principio dell'universalitā della divisione ereditaria non č un principio assoluto o inderogabile ed č possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse.