(massima n. 1)
La nullitā di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invaliditā non ha un'esistenza autonoma, nč persegue un risultato distinto, ma č in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullitā.