(massima n. 1)
La "contemplatio domini" non richiede l'uso di formule sacramentali né per l'attività negoziale sostanziale né per quella processuale, sicché la spendita del nome del rappresentato, contenuta nell'atto iniziale della lite, non va necessariamente ripetuta in ogni successivo atto del processo. (Nella specie, l'INPS, costituito in sede di merito anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei suoi crediti, aveva omesso di reiterare tale ultima qualità nell'epigrafe del ricorso per cassazione).