(massima n. 1)
Il ricorso alla valutazione equitativa del danno da parte del giudice di merito se, da una parte, presuppone che non sussistano elementi utili e sufficienti per determinare il preciso ammontare del pregiudizio, dall'altra č consentito soltanto quando dall'esame del materiale probatorio acquisito al processo sia possibile pervenire ad una quantificazione che non si discosti in misura notevole dalla sua reale entitā, fermo l'obbligo del giudice di indicare, almeno sommariamente, i criteri seguiti nella propria determinazione.