(massima n. 1)
Il potere di emettere la decisione secondo equità, che a norma dell'art. 114 c.p.c. attiene alla decisione nel merito della controversia e presuppone sempre una concorde richiesta delle parti, si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., che consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. Per pervenire alla valutazione con il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., è sufficiente che il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così incensurabile, in sede di legittimità, l'esercizio di questo potere discrezionale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure e confermato la sentenza di merito che, nel condannare la locale azienda sanitaria per l'erroneo abbattimento di animali che, al momento, erano privi dei sintomi di malattia, aveva ridotto l'ammontare del danno richiesto in giudizio e lo aveva determinato, equitativamente, tenendo conto che si trattava di bestie che, comunque, provenivano da un allevamento infetto poiché altri animali erano realmente infetti e che i prodotti di stalla provenienti da dette bestie non potevano essere utilizzati liberamente come se si trattasse di bestie sane, ecc.).