(massima n. 1)
Al promittente venditore č dovuto il risarcimento del danno causatogli dall'inadempimento del promissario acquirente, ingiustificatamente sottrattosi alla stipulazione, anche se non dimostri di aver perduto, nelle more, possibilitą concrete di vendere l'immobile compromesso, poiché la sostanziale incommerciabilitą del bene, nella vigenza del preliminare fino alla proposizione della domanda di risoluzione, integra gli estremi del danno, la cui sussistenza č "in re ipsa" e, quindi, non necessita di prova.