(massima n. 1)
Ai fini dell'operativitą della decadenza dal beneficio del termine, l'interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall'art. 1186 c.c., essendo necessario che ricorra l'insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mancato pagamento da parte del lavoratore delle rate, oggetto di una conciliazione, costituisse di per sé una condizione sufficiente per il verificarsi della decadenza e per esigere l'intera prestazione).