(massima n. 1)
In tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non"), nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili; a tal fine il comportamento colposo del danneggiato, quando non sia da solo sufficiente ad interrompere il nesso causale, può tuttavia integrare, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., un concorso di colpa che diminuisce la responsabilità del danneggiante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente una percentuale di responsabilità, a titolo di "culpa in eligendo", a carico del committente del lavoro di abbattimento di un muro per averlo affidato ad un operaio che non aveva nessuna esperienza specifica come muratore, sicché dalla maldestra esecuzione del lavoro era derivata la morte dell'operaio stesso).