(massima n. 1)
Nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi, costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, la fonte primaria di valutazione č rappresentata dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietā e del frazionamento agli stessi allegato, potendo il giudice di merito ricorrere ad ogni altro mezzo di prova solo qualora, sulla base delle risultanze dei predetti elementi, il confine risulti comunque incerto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'impossibilitā di determinare il confine tra i fondi sulla base del frazionamento allegato al contratto definitivo, ha fatto riferimento, onde individuare l'oggetto della compravendita e, con esso, il confine, al frazionamento indicato dalle parti nel contratto preliminare).