(massima n. 1)
In tema di "actio negatoria servitutis", ai sensi dell'art. 2697 c.c., il proprietario del fondo servente che ammetta l'esistenza legittima della servitł, deducendo solo che la stessa debba esercitarsi con determinate modalitą ed entro certi limiti, ha l'onere di provare l'esistenza delle dedotte modalitą e limitazioni.