(massima n. 1)
La prevedibilità del danno richiesta dall'art. 1225 c.c. riguarda il danno considerato (non tanto nella sua intrinseca realtà), quanto nel suo concreto ammontare, sì che, ad integrare l'esistenza di tale requisito, non è sufficiente il riferimento ad una astratta prevedibilità del danno stesso, dovendo ritenersi, per converso, che il concreto ammontare del risarcimento non può eccedere l'entità prevedibile nel momento in cui è sorta l'obbligazione inadempiuta.