(massima n. 1)
I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in quanto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, include tra le P.A. destinatarie della disciplina per l'impiego pubblico i soli consorzi costituiti tra gli enti territoriali, ma non quelli che esplicano la propria attivitą con risorse quasi totalmente locali, per il raggiungimento di scopi territorialmente limitati e sono sottoposti alla mera vigilanza della regione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. 2103 c.c. al dipendente di un consorzio di bonifica che aveva chiesto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento).