(massima n. 1)
L'imprevedibilitą del danno conseguente dall'inadempimento colpevole del debitore non costituisce un limite all'esistenza del danno stesso, ma soltanto alla misura del suo ammontare e, quindi, determina la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensģ avendo riguardo alla prevedibilitą astratta inerente ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici, e cioč secondo un criterio di normalitą in presenza delle circostanze di fatto conosciute.