(massima n. 1)
In ordine all'entitā del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilitā del danno, correlato all'elemento psicologico di esso (art. 1225 c.c.), č inapplicabile alla responsabilitā extracontrattuale, in quanto non richiamato dall'art. 2056 c.c., avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa.